Dettaglio Segnalazione
Dettagli segnalazione
Buongiorno, la dipendente comunale addetta al rilascio della carta di identità ha negato l'emissione del primo documento di mio figlio perchè allo sportello si è presentata solo la madre. Premesso che non è scritto da nessuna parte che per il primo rilascio debbano essere presenti entrambi i genitori e premesso che sono regolarmente sposato con mia moglie (la quale era stata anche delegata dal sottoscritto), ritengo inammissibile essere riprogrammati per il rilascio del documento in fondo alla lista di attesa e quindi a oltre un mese di distanza. Il comune invece di creare problemi dovrebbe aiutare i cittadini, in questo caso sarebbe stato molto più adeguato che la dipendente comunale (che a questo punto desidero incontrare quanto prima) riprogrammasse l'appuntamento entro la prossima settimana, magari facendo anche dello straordinario meglio se non pagato.
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Senza voler entrare nel merito, almeno in questa sede, sulle sue considerazioni, del tutto generiche, inopportune e immeritate, mi corre l’obbligo di rilevarne, preliminarmente, l’infondatezza. Sulla pagina dedicata al rilascio delle carte d’identità del portale istituzionale del Comune di Calolziocorte (https://www.comune.calolziocorte.lc.it/Servizi/Carta-d-identita), nella sezione minori, è, infatti, chiaramente indicato che, in assenza di altro documento, è necessario che entrambi i genitori siano presenti, ciò al fine di procedere con l’identificazione del minore stesso. La stessa indicazione è riportata sul portale ministeriale dedicato alla CIE (https://www.cartaidentita.interno.gov.it/richiedi/rilascio-e-rinnovo-minorenni/#:~:text=La%20Carta%20di%20Identit%C3%A0%20Elettronica%20%C3%A8%20un%20documento%20di%20riconoscimento,momento%20dell'emissione%20della%20CIE).
L’identificazione del minore sprovvisto di documenti, in alternativa, può essere operata, per mera prassi, applicando la legge 16 febbraio 1913, n. 89, attraverso due testimoni fidefacienti, aventi le caratteristiche di cui all’art. 50 della menzionata legge sul notariato. L’accertamento dell’identità, altrimenti, è possibile solo attraverso rigorosi accertamenti da eseguirsi a mezzo degli organi di polizia (art. 289 r.d. 6 maggio 1940, n. 638).
Al di là dei tecnicismi, comunque dovuti, è evidente che la presenza di entrambi i genitori in sede di richiesta di rilascio del primo documento del minore, oltre che necessaria ad adempiere un obbligo giuridico, consente l’identificazione certa del bambino, a tutela, dunque, della posizione del minore stesso. Compito dell’Amministrazione Pubblica è tutelare i cittadini, anche se, dall’esterno, potrebbe sembrare, per parafrasare le sue parole, che i dipendenti comunali trovino diletto nel “creare problemi” anziché “aiutare i cittadini”.
Quanto alla riprogrammazione degli appuntamenti, le rappresento che, nei casi di documentata urgenza, gli appuntamenti vengono fissati su agenda dedicata dal personale dell’ufficio. In assenza di urgenza viene utilizzata l’agenda ministeriale ordinaria, alla quale i cittadini hanno libero accesso, potendo anche controllare la disponibilità di posti successivamente resi disponibili a seguito di disdette.
Sono certo che anche la collega, contro la quale si è ingiustamente pubblicamente scagliato e che, posso assicurarle, si dimostra sempre ben disposta ad “aiutare i cittadini”, ovviamente sin dove le norme lo consentono, sia desiderosa di incontrarla quanto prima, anche in sede di “straordinario” “non pagato”, per ricevere le dovute scuse.
Tanto le dovevo.
Dott. Matteo Bonacina
Responsabile Settore Servizi Demografici
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